La sentenza del Tribunale del 19 novembre 2025 sulla legittimità della designazione di Amazon come VLOP ai sensi del Digital Services Act

Angela Sofia Cannatà (laureanda magistrale di Diritto e politiche dell’Unione europea)

Il caso Amazon EU Sàrl c. Commissione europea, del 19 novembre 2025, rappresenta una delle prime pronunce del Tribunale dell’Unione europea sull’applicazione del Digital Services Act (DSA). La causa origina da un ricorso per annullamento proposto da Amazon contro la decisione della Commissione del 25 aprile 2023 che l’ha designata come piattaforma online di grandi dimensioni (VLOP), ai sensi dell’art. 33 del DSA

Il caso risulta di particolare interesse perché la ricorrente ha contestato la legittimità della decisione di designazione anche alla luce della portata degli obblighi che discendono da tale designazione, che sarebbero, a suo giudizio, sproporzionati. In tal senso, vale la pena di ricordare che, in fase di ricorso, Amazon aveva chiesto, con atto separato del 6 luglio, misure provvisorie volte a sospendere in particolare l’applicazione degli articoli 38 e 39 DSA. In un primo momento, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 27 settembre 2023, aveva sospeso l’esecuzione della decisione della Commissione nella parte in cui, ai sensi dell’art. 39 del DSA, imponeva ad Amazon di rendere pubblico un registro delle pubblicità previsto dall’articolo stesso. Successivamente, tuttavia, l’ordinanza in questione è stata annullata dal Vicepresidente della Corte. È opportuno, inoltre, ricordare che la designazione come VLOP da parte della Commissione è avvenuta sulla base della stessa relazione di trasparenza pubblicata da Amazon nel febbraio 2025 (in attuazione all’articolo 24 del DSA), nella quale essa ha dichiarato che il numero medio dei suoi utenti attivi mensili superava i 45 milioni. 

Motivi principali del ricorso

Come detto, Amazon non contesta la sua natura di VLOP, ma gli obblighi che conseguentemente a tale designazione incombono su di essa ai sensi deli artt. da 34 a 43 del DSA, in particolare quelli di cui agli artt. 38 e 39.

A sostegno della sua tesi, dunque, la ricorrente, per prima cosa, si sofferma sulla natura dei servizi da essa forniti, cioè di market place. A suo parere, infatti, i mercati online non causerebbero i rischi sistemici che il DSA intende contrastare. Ciò perché gli stessi non sarebbero né dipendenti né collegati tra loro e non presenterebbero quel livello di interconnessione tipico delle altre reti sociali. Di conseguenza, i rischi di diffusione di contenuti illegali, disinformazione o minacce ai minori da essi generati sarebbero minimi. Pertanto, l’applicazione degli obblighi sopra citati ai mercati onlinecostituirebbe una misura sproporzionata, in violazione degli artt. 7, 11, 16, 17 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (di seguito “Carta”), che tutelano, rispettivamente, la vita privata, la libertà di espressione e di informazione, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà e l’uguaglianza davanti alla legge. 

Il Tribunale, tuttavia, ha rilevato che la normativa a contrasto della diffusione dei rischi sistemici riguarda la tutela della popolazione europea nel suo insieme: un servizio online utilizzato da un numero così elevato di utenti genera inevitabilmente dei rischi che devono essere gestiti tramite strumenti standardizzati e uniformi. Ne deriva che l’applicazione dell’art. 33, e, dunque, anche degli articoli dal 34 al 43, deve essere prevista anche per i mercati online.

Una parte cruciale del ricorso riguarda la contestazione dell’applicazione dell’articolo 39, che al paragrafo 2 impone alle VLOPs un fondamentale obbligo di trasparenza sulle pubblicità, ossia di rendere pubblico un registro delle pubblicità contenente precise informazioni che riguardano a) il contenuto della pubblicità, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l’oggetto della pubblicità; b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità; c) la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b); d) il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità; e) un’indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a essere presentata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, compresi, se del caso, i principali parametri utilizzati per escludere uno o più di tali particolari gruppi; f) le comunicazioni commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi e individuate a norma dell’articolo 26, paragrafo 2; g) il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata (Amazon, punto 87)La questione sollevata dalla ricorrente verte sul pericolo che la pubblicazione di tali dati possa rivelare anche i segreti commerciali della piattaforma e scoraggiare così gli inserzionisti dall’utilizzare lo spazio di Amazon Store per mostrare il proprio contenuto pubblicitario, causando un grave danno economico; un onere troppo grande e sproporzionato richiesto solo alle piattaforme e motori di ricerca di grandi dimensioni rispetto agli obblighi generalmente richiesti ai vari providers. Il Tribunale ha però osservato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova economica concreta a verifica del danno subito e ha sottolineato, inoltre, che molte delle informazioni richieste, come il contenuto dell’annuncio pubblicitario, sono già pubbliche per definizione.

Avverso l’art. 39 viene anche invocata una presunta violazione del diritto alla riservatezza dei dati, previsto all’articolo 7 della Carta; la ricorrente ha sostenuto che il DSA non specifica in che modo vadano tutelate le informazioni una volta pubblicate nel registro. Il Tribunale, al contrario, ha affermato che l’accesso a tali informazioni è limitato nel tempo e riguarda solo attività economiche non particolarmente rilevanti. Appare così infondata anche la contestazione dell’articolo 40 DSA che consente ai ricercatori certificati di accedere ai dati sul funzionamento della piattaforma, ma che la ricorrente ha descritto come un ulteriore rischio di divulgazione di informazioni sensibili. Su questo punto, però, vale la pena rilevare che il DSA prevede condizioni rigorose: per ottenere le informazioni in questione, i ricercatori devono assicurare la capacità di riservatezza e i coordinatori dei servizi digitali, i quali possono richiederne l’accesso, devono farlo solo in presenza di valida motivazione. Tuttavia, è opportuno constatare che i motivi della ricorrente, sebbene risultino per certi aspetti generici, mettono in luce alcune criticità legate all’applicazione del DSA che prevedere regole generali che vanno applicate caso per caso, talvolta con difficoltà. Lo stesso Presidente del Tribunale già nell’ordinanza del 27 settembre 2023 aveva riconosciuto come sensibili le informazioni oggetto della richiesta di pubblicazione ex art. 39 e, sebbene il danno collegato alla loro divulgazione non sia stato ritenuto grave, ne ha riconosciuto l’irrimediabilità, in quanto una volta resi noti i dati non è possibile “revocare” la conoscenza di essi da parte di altri attori come i competitors dei mercati online.La terza disposizione contestata è l’articolo 38, la quale impone alle VLOPs di offrire almeno un sistema di raccomandazione non fondato sulla profilazione dei dati personali. Amazon ha sostenuto che prevedere tale opzione comprometterebbe l’esperienza dell’utente in quanto la piattaforma non sarebbe in grado raccomandargli i prodotti a lui più adatti, rendendo meno efficiente la sua ricerca, senza che l’utente riesca a ricondurre il peggioramento del servizio alla sua scelta attiva del sistema di raccomandazione. Allo stesso tempo, tale misura privilegerebbe le piccole imprese. Il Tribunale ha respinto le argomentazioni della ricorrente, sottolineando uno degli obiettivi primari del DSA, ossia la tutela del consumatore. L’obbligo imposto, infatti, non penalizza in alcun modo il consumatore, che, anzi, viene messo nella condizione di scegliere consapevolmente. Nessuna prova è invece favorita a sostegno l’idea che le PMI verrebbero avvantaggiate. Alla luce di tali considerazioni, anche la violazione della libertà di informazione e “comunicazione commerciale” di cui all’articolo 11 della Carta invocata dalla ricorrente non viene riscontrata dal Tribunale. Per quanto riguarda il principio di uguaglianza invocato, la ricorrente ha sostenuto che gli obblighi di cui agli articoli dal 34 al 43 dovrebbero applicarsi a tutti i mercati online, indipendentemente dal numero di utenti, poiché i rischi sistemici non solo esisterebbero anche nelle piattaforme più piccole, ma sarebbero in queste maggiormente diffusi, in quanto piattaforme meno grandi sono soggette a minor controlli. Anche questa teoria è stata rigettata dal Tribunale, che ha nuovamente ribadito la logica secondo la quale i rischi diventano maggiori e più facilmente trasmettibili sulle piattaforme e servizi utilizzati da un numero maggiore di utenti. A tal proposito, è stata ricordata l’impostazione del DSA basata sul regime di “non responsabilità” in favore dei providers intermediari di grandi dimensioni, che pertanto necessitano, su altri fronti, di obblighi più severi. Il Tribunale, dunque, con la sentenza del 19 novembre 2025 ha respinto integralmente il ricorso di Amazon Europe, riaffermando come gli obblighi del DSA siano funzionali alla tutela dei consumatori e alla riduzione dei rischi sistemici, e come le misure, talvolta anche gravose, richieste alle piattaforme siano giustificate da tale obiettivo. Con riferimento particolare alla normativa prevista all’articolo 39, il caso mette in luce la crescente rilevanza della pubblicità come nuovo modello di business delle piattaforme online e il ruolo centrale che la trasparenza assume nel nuovo quadro regolatorio europeo. La sentenza presa in esame conferma così la direzione intrapresa dal legislatore dell’Unione di prevedere un ruolo attivo per le grandi piattaforme online nella prevenzione dei rischi sistemici, stabilendo che gli oneri a cui le stesse sono sottoposte ai sensi del DSA, sebbene significativi, sono proporzionati e orientati alla protezione degli utenti.