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Tecnologie digitali e accesso ai documenti
Weruska Di Grado (Laureata in Diritto e istituzioni dell’Unione europea)
Le tecnologie digitali hanno semplificato lo scambio di informazioni, ottimizzando i canali comunicativi, anche a livello istituzionale. Allo stesso tempo, però, tali strumenti hanno fatto emergere talune criticità in termini di trasparenza e di acceso ai documenti.
Ad esempio, di recente, sia il tribunale dell’Unione sia la mediatrice europea si sono occupati di alcune questioni relative a delle richieste di accesso, presentate ai sensi del Regolamento 1049/2001, ad informazioni scambiate tramite messaggistica istantanea, al fine di valutare se tali informazioni dovessero essere considerate come “documenti” in base al regolamento in parola.
La prima vicenda è il caso Stevi/The New York Times c. Commissione, relativo al rifiuto da parte della Commissione di concedere l’accesso ai messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato della Pfizer, Albert Bourla, relativi all’acquisto di vaccini contro il COVID-19.
Di fronte a tale richiesta di accesso, la Commissione ha sostenuto di non essere in possesso dei documenti in questione. Per prassi, infatti, la Commissione registra solo le informazioni ritenute importanti, che possano comportare un seguito da parte dell’istituzione e che non siano di breve durata.
Il Tribunale ha rigettato tali argomentazioni, poiché, dalle indagini effettuate, era emerso che i messaggi di testo fossero stati effettivamente scambiati; ma l’istituzione non era stata in grado di fornire spiegazioni plausibili che giustificassero l’impossibilità di rinvenire tali documenti. È stato evidenziato che il mancato possesso di un documento non può essere giustificato semplicemente dalla non avvenuta archiviazione dello stesso, poiché non rileva il supporto su cui sono contenute le informazioni, bensì il loro contenuto. Non è rilevante se un documento è stato registrato, ciò che conta è se il suo contenuto si riferisce o meno alle “politiche, attività e decisioni” dell’istituzione interessata. Il Tribunale ha chiarito che anche le informazioni scambiate tramite le tecnologie più recenti devono essere considerate documenti ai sensi del Regolamento 1049/2001 a prescindere dal fatto che queste siano, per loro natura, di breve durata.
A conferma del fatto che questo non sia un caso isolato, rileva un certo interesse anche una denuncia presentata alla mediatrice europea, riguardante una richiesta di accesso ad un altro messaggio di testo, scambiato tra la presidente della Commissione europea e il Presidente francese, Emmanuel Macron, in merito ai negoziati commerciali con i paesi del Mercosur. Recentemente l’iter di ratifica dell’accordo commerciale è stato bloccato, a seguito della decisione del Parlamento europeo di rinviare l’accordo alla Corte di giustizia dell’Unione europea per verificarne la compatibilità con i Trattati.
Per quanto riguarda lo scambio del messaggio di testo in questione, la Commissione ha affermato di non aver rilevato alcun obbligo di registrazione, confermando ancora una volta la prassi già adottata nel caso precedente. Al fine di valutare l’accaduto, è stato effettuato un incontro tra la squadra d’inchiesta della mediatrice europea e i rappresentanti della Commissione: quest’ultima giustifica l’esistenza della funzione “messaggi a scomparsa” sull’app Signal, utilizzata per lo scambio del messaggio di testo, per ridurre il rischio di attacchi informatici contro i telefoni cellulari. La squadra d’inchiesta evidenzia come questa prassi ostacoli il diritto di accesso poiché impedisce alla mediatrice e alla Corte di svolgere il loro ruolo di controllo.
Attualmente la questione è ancora aperta, ma dimostra, anche per la vicinanza temporale con il caso Stevi/The New York Times c. Commissione, che il problema della registrazione dei documenti digitali non è stato risolto, evidenziando l’estrema urgenza di aggiornare la normativa vigente in materia di accesso ai documenti. Gli sviluppi digitali hanno indubbiamente trasformato il concetto di “trasparenza” e le sfide che l’Unione europea deve affrontare, basti pensare alla velocità con cui oggi si elaborano i dati, ma anche al crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale e degli strumenti automatizzati. Tuttavia, sia la sentenza del Tribunale sia le indagini della mediatrice europea mostrano come il principio di trasparenza debba applicarsi a ogni forma di comunicazione, anche digitale, qualora questa venga utilizzata per prendere decisioni che riguardano la collettività. Garantire un mercato unico digitale e affidabile non può prescindere da una trasparenza totale da parte delle istituzioni. Affinché l’Unione europea sia veramente pronta per l’era digitale occorre che le sue istituzioni, organi e organismi, rispettino i principi di responsabilità e trasparenza, senza che questi vengano compromessi dalle trasformazioni digitali.
